Dlgs 81/2008
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NOTIFICA PRELIMINARE - Prima dell'inizio dei lavori il committente (o il responsabile dei lavori) trasmette nei casi previsti all'Azienda sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio la "notifica preliminare", secondo lo schema riportato all'allegato XII del D. Leg.vo 81/2008.
La notifica preliminare va trasmessa - ai sensi dell'art. 99 del D. Leg.vo 81/2008 - nei seguenti casi:
cantieri nei quali è prevista la presenta, anche non contemporanea, di più imprese;
cantieri nei quali dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
cantieri in cui opera un'unica impresa, la cui entità di lavoro presunta sia pari o superiore a 200 uomini-giorno.
Per "uomini-giorno" si intende la somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori (compresi i lavoratori autonomi) per l'esecuzione dell'opera. Si potrebbe convenzionalmente anche considerare uomini-giorno il numero di uomini necessari per realizzare l'opera in un giorno, oppure i giorni necessari ad un solo lavoratore per eseguire l'opera.
La notifica preliminare va aggiornata durante i lavori in relazione al variare delle informazioni in essa contenute: ad esempio, se cambia il responsabile dei lavori o il coordinatore in fase di esecuzione, oppure se si verifica una significativa variazione della durata dei lavori o del numero di imprese o dei lavoratori presenti in cantiere.
ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE -Il committente (o il responsabile dei lavori) inoltre è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Leg.vo 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportino "rischi particolari" [4], la verifica in questione può avvenire in maniera semplificata, attraverso l'acquisizione dei seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla CCIAA,
- DURC
- autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'Allegato XVII.
Il committente è poi tenuto a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo ed una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato. Anche in questo caso, nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportino "rischi particolari" sono previste procedure semplificate, e quindi i documenti in questione sono rispettivamente sostituiti dal DURC e da una autocertificazione.
Il committente è tenuto infine a trasmettere copia della notifica preliminare e del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi [6], unitamente ad una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione, all'amministrazione concedente (i.e. lo sportello unico per l'edilizia o comunque l'ufficio tecnico comunale competente per il rilascio del permesso di costruire o per la presentazione della comunicazione inizio lavori, della SCIA o della DIA sostitutiva del permesso di costruire).
Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 90, comma 10, del D. Leg.vo 81/2008, in assenza di notifica preliminare oppure in assenza del DURC, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
Per quanto riguarda poi gli specifici obblighi del committente in relazione alle attività svolte dalle imprese affidatarie si rinvia all'articolo "Gli obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili".
[1] Il committente nei lavori privati è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, mentre nei lavori pubblici è il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa nella gestione. Si ricorda che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Leg.vo 81/2008 il committente può a sua volta incaricare un altro soggetto - denominato "responsabile dei lavori" di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal medesimo decreto. Nel campo di applicazione della normativa sui lavori pubblici, il responsabile dei lavori coincide con il responsabile unico del procedimento RUP). Occorre sottolineare la facoltatività della presenza del responsabile dei lavori (sia per i lavori privati che pubblici), in quanto la sua nomina ed il suo incarico rimangono nella discrezionalità del committente. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi (ai sensi dell'art. 93, comma 1), limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori, le cui mansioni devono pertanto essere precisate nell'incarico stesso.